PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 2), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa».

Art. 2.

      1. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 3.

      1. All'articolo 1, comma 40, lettera b), capoverso 4-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il terzo periodo è soppresso.

Art. 4.

      1. Il comma 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.

Art. 5.

      1. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano

 

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efficacia le previsioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.